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  Novità importanti
 
  Ufficio di revisione; rinuncia
Assegni famigliari
Redditi di poco conto
Costituzione di società
IVA 2010 chi si deve assoggettare?
IVA 2010 / 2011, nuovi moduli e nuove aliquote
 
 
  • Ufficio di revisione
    Dal 01.01.08 è in vigore l'obbligo del revisore per tutte le società. A determinate condizione si può rinunciare alla revisione. modulo di rinuncia alla revisione


    Possono rinunciare ad una revisione limitata le società che non adempiono le condizioni per essere soggette alla revisione ordinaria; che non vantano più di 10 posti a tempo pieno in media all’anno e che tutti i soci vi hanno rinunciato.
    La dichiarazione di rinuncia può essere consegnata già al momento della costituzione.
    Per le società iscritte la rinuncia a una revisione limitata può essere richiesta al registro di commercio soltanto se un membro del consiglio d’amministrazione conferma per scritto che l’ufficio di revisione ha controllato il conto annuale dell’ultimo esercizio prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto.

Documenti da allegare:

  • Istanza di iscrizione firmata conformemente all'art. 17 ORC;
  • Dichiarazione di rinuncia ad una revisione limitata (Opting-out) firmata da almeno un membro del consiglio di amministrazione
  • Copia dei documenti determinanti aggiornati come: i conti economici, i bilanci, i rapporti annuali, le dichiarazioni di rinuncia degli azionisti o il verbale dell'assemblea generale, (allegati alla dichiarazione). Tali documenti non soggiacciono alla pubblicità del registro di commercio conformemente agli articoli 10-12 e sono archiviati separatamente.
  • Dichiarazione firmata da almeno un membro del consiglio d'amministrazione che conferma per scritto che l'ufficio di revisione ha controllato il conto annuale dell'ultimo esercizio prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto (art. 7 delle disposizioni transitorie della modifica del 16 dicembre 2005 del Codice delle obbligazioni;
  • Atto pubblico del consiglio d'amministrazione per I'adeguamento dello statuto.
 
  • Assegni famigliari
    Dal 01.01.08 l'assegno famigliare passa da CHF 180.00 a CHF 200.00.
    Dal 01.01.09 il contributo del datore di lavoro passa dal 1.6% al 1.75% (Cassa Cantonale AVS)
    che viene calcolato sulla  massa di salario determinante per l'AVS.
 
 
  • Redditi di poco conto
    Redditi di poco conto fino ad un ammontare di CHF 2'200.00 annui non sono assoggettati all'AVS.
 
 
 
 

 


 
 

Copyright & webmaster Roberto Petrocchi 2006   -  ultimo aggiornamento 01.09.2010


 
 




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